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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 56

Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di finanza, che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria.

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Testo in vigore dal:  13-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278, è sostituito dal seguente:
"All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella riserva o in congedo assoluto per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione del servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria, prevista dal precedente art. 3, un'indennità speciale annua lorda non riversibile nella misura stabilita dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.
Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di anni 65, l'indennità è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.
L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 1 oppure in quelle di cui al precedente art. 2, nella misura stabilita dal quarto comma dell'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
Detta indennità non compete invece agli ufficiali collocati a domanda fuori quadro e fuori organico e successivamente comunque transitati in ausiliaria nonché a quelli collocati in ausiliaria dal congedo provvisorio o a domanda direttamente dal servizio permanente effettivo.
L'indennità prevista dal presente articolo sostituisce quella stabilita dall'art. 1, primo comma del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457 e successive modificazioni".