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LEGGE 17 ottobre 1957, n. 1030

Applicabilità, per la costruzione di alloggi, dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma.

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Testo in vigore dal:  21-11-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi a carattere popolare che si rendesse necessario edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire per la esecuzione di opere pubbliche del Comune previste dalla citata legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1957

GRONCHI ZOLI - MEDICI - TOGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA