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LEGGE 28 febbraio 1953, n. 103

Provvedimenti a favore della città di Roma.

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Testo in vigore dal:  2-4-1953

Art. 2


La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di 55 miliardi, in ragione di 11 miliardi all'anno a partire dal 1 gennaio 1953.
I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato.
Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.
Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dalla medesima legge e per le altre quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione all'importanza delle opere stesse, in misura non superiore al 4 per cento.
Per la concessione dei contributi previsti dal comma precedente è autorizzato il limite di impegno annuo di lire 450.000.000 per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57.
La somma di lire 78.750.000.000 occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 450.000.000 nell'esercizio 1952-53; di lire 900.000.000 nell'esercizio 1953-54; di lire 1.350.000.000 nell'esercizio 1954-55; di lire 1.800.000.000 nell'esercizio 1955-56; di lire 2.250.000.000 dal 1956-57 al 1986-87; di lire 1.800.000.000 nell'esercizio 1987-88; di lire 1.350.000.000 nell'esercizio 1988-89; di lire 900.000.000 nell'esercizio 1989-90 e di lire 450.000.000 nell'esercizio 1990-91.