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LEGGE 17 ottobre 1957, n. 1030

Applicabilità, per la costruzione di alloggi, dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma.

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Testo in vigore dal: 21-11-1957
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'art. 2
della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per
il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza  e  i  relativi
contributi  statali,  possono  intendersi   riferibili   anche   alla
eventuale costruzione di alloggi a carattere popolare che si rendesse
necessario edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti  o  da
demolire per la esecuzione di opere  pubbliche  del  Comune  previste
dalla citata legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 17 ottobre 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                                      ZOLI - MEDICI - 
                                                     TOGNI - TAMBRONI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA