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LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/1965)
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Testo in vigore dal:  13-12-1962
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il quale provvede:
a) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 del suddetto testo unico contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'Ente abbia prestato garanzia;
b) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato, nonché ai personali di cui agli articoli 9 e 10 del suddetto testo unico, nei casi di accertate necessità familiari entro i limiti delle disponibilità, fissate, per ciascun esercizio, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
((1))

c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestito diretto.
La concessione dei prestiti, verso cessione di quote di stipendio o salario, è esercitata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con le norme della presente legge e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 novembre 1962, n. 1597, ha disposto (con l'art.1) che La facoltà, di contrarre prestiti contro cessione di quote dello stipendio è revocata per i segretari provinciali e comunali, i quali sono correlativamente esonerati dalla corresponsione del contributo dello 0,50 per cento dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 novembre 1957, n. 1139.