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LEGGE 5 novembre 1962, n. 1597

Revoca per i segretari provinciali e comunali della facoltà di contrarre prestiti con l'Enpas a norma della legge 25 novembre 1957, n. 1139, ed esonero per gli stessi dal pagamento dei relativi contributi.

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Testo in vigore dal:  13-12-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La facoltà, di contrarre prestiti contro cessione di quote dello stipendio prevista dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dall'articolo 1, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1139, è revocata per i segretari provinciali e comunali, i quali sono correlativamente esonerati dalla corresponsione del contributo dello 0,50 per cento dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 novembre 1957, n. 1139.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1962

SEGNI FANAMI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO