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LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/1965)
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Testo in vigore dal: 13-12-1962
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Fondo  per  il  credito  ai  dipendenti dello Stato, costituito
dall'art.  16  del  testo  unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  5  gennaio  1950,  n.  180,  e'  soppresso. Le sue
attribuzioni  sono  trasferite  all'Ente  nazionale  di previdenza ed
assistenza per i dipendenti statali il quale provvede:
    a)  a  garantire  gli istituti indicati nell'art. 15 del suddetto
testo  unico  contro  i  rischi  di perdite per mutui accordati verso
cessione  di  quote  di stipendio o salario, per i quali l'Ente abbia
prestato garanzia;
    b)  a  concedere  prestiti  diretti,  verso  cessione di quote di
stipendio  o salario, agli impiegati civili e militari e ai salariati
dello  Stato,  nonche'  ai  personali di cui agli articoli 9 e 10 del
suddetto  testo  unico,  nei  casi  di accertate necessita' familiari
entro  i limiti delle disponibilita', fissate, per ciascun esercizio,
dal  Consiglio  di  amministrazione dell'Ente stesso, con delibera da
sottoporre   all'approvazione   dei  Ministeri  del  lavoro  e  della
previdenza sociale e del tesoro;((1))
    c)  ad  assumere  i rischi connessi con le operazioni di prestito
diretto.
  La concessione dei prestiti, verso cessione di quote di stipendio o
salario,   e'   esercitata   dall'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza per i dipendenti statali con le norme della presente legge
e  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  gennaio  1950,  n.  180, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione.
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AGGIORNAMENTO (1)
La  L.  5  novembre  1962,  n. 1597, ha disposto (con l'art.1) che La
facolta',  di  contrarre  prestiti  contro  cessione  di  quote dello
stipendio e' revocata per i segretari provinciali e comunali, i quali
sono  correlativamente  esonerati dalla corresponsione del contributo
dello  0,50  per  cento  dovuto  all'Ente  nazionale di previdenza ed
assistenza  per  i  dipendenti statali ai sensi dell'articolo 5 della
legge 25 novembre 1957, n. 1139.