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LEGGE 21 novembre 1957, n. 1142

Proroga del termine di cui all'art. 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

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Testo in vigore dal:  24-12-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui ai commi precedenti ed il contributo liquidato, ove non vi provvedano le disposizioni vigenti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1957

GRONCHI ZOLI - MEDICI - GONELLA - TOGNI - COLOMBO - GAVA - CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA