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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 968

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1981)
Testo in vigore dal:  12-11-1967
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Art. 55

Contributi per beni già ripristinati


A coloro che, senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolare disposizione, hanno, primi dell'entrata in vigore della presente legge, ripristinati il bene danneggiato o distrutto, anche se si tratta di terzi cessionari del contributo ai sensi dell'art. 6 della presente legge, è concesso un contributo pari al 50 per cento di quello stabilito nei capi precedenti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro 180 giorni dalla entrata in vigore della medesima e purché essi abbiano presentata la denuncia del danno prima dell'inizio delle opere di ripristino. Nella determinazione del contributo si terrà conto della spesa del ripristino secondo i prezzi del momento in cui esso è stato effettuato, ai sensi dell'art. 27 della presente legge.
Qualora, l'interessato abbia percepito alcune delle provvidenze previste dall'art. 11, il relativo importo viene detratto dalla somma spettante a norma del comma precedente.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 SETTEMBRE 1967, N. 955))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 SETTEMBRE 1967, N. 955))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 SETTEMBRE 1967, N. 955))
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