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LEGGE 21 novembre 1957, n. 1142

Proroga del termine di cui all'art. 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

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Testo in vigore dal: 24-12-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'ultimo  comma  dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968,
e' sostituito dal seguente:
  "Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su proposta del
Ministro  per  il tesoro, saranno stabilite, entro un anno dalla data
di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della presente legge, le
norme  per  il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli
esborsi  di  cui  ai commi precedenti ed il contributo liquidato, ove
non vi provvedano le disposizioni vigenti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 novembre 1957

                               GRONCHI

                                              ZOLI - MEDICI - GONELLA
                                                  - TOGNI - COLOMBO -
                                                      GAVA - CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA