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LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/1969)
Testo in vigore dal:  11-5-1956

Art. 42


La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Al termine di tale periodo l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.
Salvo il disposto dell'art. 45 l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute provi accertamenti sanitari.
Può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della Commissione di avanzamento.