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LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/1969)
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Testo in vigore dal:  11-5-1956 al: 11-3-1963
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza provvedono all'inquadramento, all'istruzione e alla disciplina, del personale del Corpo stesso, nonché alla gestione amministrativa dei reparti.