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LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/1969)
Testo in vigore dal: 12-3-1963
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((Gli  ufficiali  dei  Corpo  della  guardie  di pubblica sicurezza
provvedono   all'inquadramento,  all'addestramento  militare  e  alla
disciplina  del  personale  del Corpo stesso, nonche' alla gestione a
amministrativa   dei   reparti:  concorrono  altresi'  all'istruzione
professionale del Corpo)).