stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/1969)
Testo in vigore dal:  11-5-1956

Art. 4


Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono soggetti alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito e alla legge penale militare, in quanto applicabili.
Agli stessi, fino a quando non sarà provveduto con apposite norme, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'Esercito concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, le attribuzioni del Ministro per la difesa sono esercitate dal Ministro per l'interno; quelle dei generali comandanti di Corpo d'armata e di territorio, oltre quelle spettanti ad ogni superiore in grado, dal capo della Polizia; quelle del comandante di divisione, dal generale ispettore del Corpo; quelle del comandante di Corpo, dagli ufficiali superiori ispettori di zona, comandanti di scuola e comandanti di raggruppamento, nonché dal comandante del gruppo autonomo del Ministero.