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LEGGE 25 febbraio 1956, n. 119

Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'art. 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sugli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito.

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Testo in vigore dal:  7-4-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'efficacia delle norme di cui all'art. 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, è estesa ai sergenti maggiori dell'Esercito i quali negli anni 1955 e 1956 abbiano compiuto o compiranno il 13° anno di anzianità nel grado.