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LEGGE 24 luglio 1951, n. 971

Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito.

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Testo in vigore dal:  2-10-1951

Art. 5


Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 i sergenti maggiori dell'Esercito idonei all'avanzamento possono essere promossi al grado di maresciallo ordinario, in deroga al disposto del primo comma dell'art. 2 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, al compimento del 13° anno di anzianità nel grado.
Le eccedenze che per effetto delle disposizioni del comma precedente si formeranno rispetto all'organico dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia stabilito dall'art. 1 della presente legge, saranno riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.