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LEGGE 25 febbraio 1956, n. 119

Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'art. 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sugli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito.

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Testo in vigore dal: 7-4-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'efficacia  delle  norme  di  cui all'art. 5 della legge 24 luglio
1951,  n.  971,  e' estesa ai sergenti maggiori dell'Esercito i quali
negli  anni  1955 e 1956 abbiano compiuto o compiranno il 13° anno di
anzianita' nel grado.