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LEGGE 28 giugno 1955, n. 549

Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla lettera b) dell'art. 4 della legge 2 aprile 1953, n. 212, per favorire la costruzione di navi da pesca.

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Testo in vigore dal:  30-7-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubbica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La somma di lire un miliardo da destinarsi, ai termini dell'art. 4, lettera b), della legge 2 aprile 1953: n. 212, allo sviluppo ed alla rinnovazione del naviglio peschereccio e della relativa attrezzatura con i benefici previsti dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni, è elevata a lire 2200 milioni. La spesa di lire 4400 milioni, autorizzata dall'art. 10 della legge 2 aprile 1953, n. 212, per l'esercizio 1954-55, è elevata a lire 5100 milioni e, in corrispondenza la seesa di lire 4 miliardi autorizzata dall'art. 70 della legge 25 Iuglio 1952, n. 949, per lo stesso esercizio, è ridotta a lire 3300 milioni.