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LEGGE 6 agosto 1954, n. 721

Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1989)
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Testo in vigore dal:  7-5-1989
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
((Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene ripartito all'inizio dell'anno finanziario tra le varie capitanerie di porto con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti e le relative somme sono accreditate ad apposita contabilità speciale, istituita presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed intestata a ciascuna capitaneria.
Alla gestione delle predette assegnazioni sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative al fondo scorta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076))
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