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LEGGE 6 agosto 1954, n. 721

Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1989)
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Testo in vigore dal: 7-5-1989
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso
le  Capitanerie  di  porto,  rispetto ai periodici accreditamenti sui
vari   capitoli  di  spesa,  viene  stanziata  annualmente  la  somma
occorrente   in  apposito  capitolo  della  categoria  "movimento  di
capitali"  dello  stato di previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile.
  ((Lo  stanziamento  del  capitolo  di  cui  al  primo  comma  viene
ripartito  all'inizio  dell'anno finanziario tra le varie capitanerie
di  porto con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti
e  le  relative  somme  sono  accreditate  ad  apposita  contabilita'
speciale,   istituita  presso  la  competente  sezione  di  tesoreria
provinciale dello Stato ed intestata a ciascuna capitaneria.
  Alla  gestione  delle  predette assegnazioni sono estese, in quanto
applicabili,  le  disposizioni  relative  al  fondo  scorta di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076)).