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LEGGE 6 agosto 1954, n. 721

Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1989)
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Testo in vigore dal:  10-9-1954 al: 6-5-1989
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
Le somme accreditate alle Capitanerie di porto sullo stanziamento di detto capitolo vengono versate in Tesoreria con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione della entrata, inscritto nella medesima categoria "movimento di capitali", quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.