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LEGGE 9 agosto 1954, n. 652

Modificazioni alla legge 18 gennaio 1952, n. 36, concernente provvedimenti per i militari della Guardia di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-45.

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Testo in vigore dal:  2-9-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.