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LEGGE 18 gennaio 1952, n. 36

Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  22-2-1952

Art. 2


Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i brigadieri della Guardia di finanza in servizio permanente, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, dispensati dal servizio per motivi di salute o collocati in riforma od a riposo per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, in conseguenza di ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto alla pensione ordinaria per anzianità di servizio determinata ai sensi dell'art. 17 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, e successive modifiche, e al relativo caroviveri, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età di cui al successivo art. 4, lettera b), e, comunque, per non oltre due anni, il trattamento economico complessivo a quello spettante a titolo di stipendio o paga, indennità militare e di carovita ai parigrado del servizio permanente, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età di cui al successivo art. 4, lettera b), e per i brigadieri per una durata non superiore ai quattordici anni, faccia corrispondere il trattamento economico complessivo ai quattro quinti del trattamento dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria è computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivo prestato.
I sottufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza tra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio o paga, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.