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LEGGE 9 agosto 1954, n. 652

Modificazioni alla legge 18 gennaio 1952, n. 36, concernente provvedimenti per i militari della Guardia di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-45.

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Testo in vigore dal: 2-9-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  periodo  di  cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente
prestato,  previsto  dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge
18  gennaio  1952,  n.  36,  e'  computato sia ai fini del compimento
dell'anzianita'  necessaria  per  conseguire  il  diritto  a pensione
ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.
  La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio
1949.