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LEGGE 29 maggio 1954, n. 316

Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  9-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45 e mantenuti ininterrottamente in servizio dopo la cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450.