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LEGGE 29 maggio 1954, n. 316

Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 9-7-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  sottufficiali  e  militari  di  truppa  della Guardia di finanza
richiamati durante la guerra 1940-45 e mantenuti ininterrottamente in
servizio dopo la cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente
mantenuti in servizio fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 3 del
decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450.