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DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 450

Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che si trovino nella posizione di richiamati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  1-6-1948

Art. 3


Il numero dei militari richiamati da mantenere in temporaneo servizio ai sensi del precedente art. 1 deve, per ciascuna delle due categorie dei sottufficiali e dei militari di truppa, essere contenuto in limiti tali da non superare, con l'onere relativo, la spesa massima complessiva consentita dagli organici in vigore per le categorie medesime.
In caso di eccedenza rispetto ai limiti di cui al precedente comma, saranno inviati in congedo, correlativamente, i sottufficiali ed i militari di truppa richiamati che, indipendentemente dal grado, siano i più anziani di età.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1948

DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 30. - FRASCA