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LEGGE 31 dicembre 1954, n. 1214

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania.

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Testo in vigore dal:  9-1-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1951, n. 1026, concernente provvedimenti favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania, con la seguente modificazione:
"Il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
"All'Amministrazione provinciale di Salerno ed ai comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Tramonti, Maiori e Minori possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1956, contributi integrativi da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio. A favore dei predetti Enti può essere autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 31 dicembre 1954

EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - VANONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO