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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 51

Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali. (045U0051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1945)
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Testo in vigore dal:  15-3-1945

Art. 2




In relazione alla garanzia prestata a norma dell'ultimo comma del precedente articolo e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, lo Stato, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario e dietro semplice notifica dell'insolvenza da parte dell'istituto mutuante, subentra negli obblighi assunti dall'ente stesso verso quest'ultimo.