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LEGGE 10 novembre 1954, n. 1150

Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1956)
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Testo in vigore dal:  13-1-1957
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il libretto d'iscrizione, rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione di apparecchi radio-riceventi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive, costituisce licenza d'uso ed è soggetto alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:
a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni: lire 850 per anno solare;
b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: lire 3000 per anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni, connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive.
((2))

Alle stesse tasse sono soggetti gli speciali contratti di abbonamento conclusi dall'Ente concessionario e le licenze speciali gratuite da detto Ente accordate, a norma delle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i contratti con pubblici esercizi, ai quali si applicano le norme di cui all'art. 2 della presente legge.
((2))

Sui libretti d'iscrizione riguardanti apparecchi di radiodiffusione installati su autovetture con oltre 13 Hp tassabili ai fini fiscali o su navi, la tassa di concessione governativa è dovuta nella misura di lire 5000 annue.
È abrogato l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 1956, n. 1413 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La tassa di concessione governativa dovuta dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, della legge 10 dicembre 1954, n. 1150, è ridotta a duemila lire per anno solare".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 5) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1957.