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REGIO DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1938, n. 246

Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni. (038U0246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 giugno 1938, n. 880 (in G.U. 05/07/1938, n. 150).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  1-1-2016
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Art. 3



Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti:

a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati: col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell'apposito modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio postale, che è tenuto a fornirlo gratuitamente;

b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento del canone sia esso annuale che semestrale mediante speciali moduli allegati al «Libretto di iscrizione alle radioaudizioni» di cui al successivo art. 6 a favore dell'apposito conto corrente dell'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza dell'utente.

COMMA ABROGATO DALLA L. 10 NOVEMBRE 1954, N. 1150.

((Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche))
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