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LEGGE 10 novembre 1954, n. 1150

Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1956)
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Testo in vigore dal: 13-1-1957
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il libretto d'iscrizione, rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio
decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246, convertito nella legge 4
giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione di
apparecchi  radio-riceventi  atti  o  adattabili alla ricezione delle
radioaudizioni  o  delle  diffusioni  televisive, costituisce licenza
d'uso  ed  e'  soggetto  alla  tassa di concessione governativa nelle
seguenti misure:
    a)  per  ogni  abbonamento alle radioaudizioni: lire 850 per anno
solare;
    b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: lire 3000 per
anno  solare;  tale  aliquota  comprende  anche  la  tassa dovuta per
l'abbonamento  alle  radioaudizioni,  connesso con l'abbonamento alle
trasmissioni televisive. ((2))
  Alle   stesse   tasse  sono  soggetti  gli  speciali  contratti  di
abbonamento  conclusi  dall'Ente concessionario e le licenze speciali
gratuite da detto Ente accordate, a norma delle vigenti disposizioni,
fatta  eccezione  per  i contratti con pubblici esercizi, ai quali si
applicano le norme di cui all'art. 2 della presente legge. ((2))
  Sui libretti d'iscrizione riguardanti apparecchi di radiodiffusione
installati su autovetture con oltre 13 Hp tassabili ai fini fiscali o
su  navi,  la tassa di concessione governativa e' dovuta nella misura
di lire 5000 annue.
  E'  abrogato  l'ultimo  comma  dell'art.  3  del  decreto-legge  21
febbraio 1938, n. 246.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L. 27 dicembre 1956, n. 1413 ha disposto (con l'articolo unico,
comma 1) che "La tassa di concessione governativa dovuta dagli utenti
delle  trasmissioni  televisive  ai  sensi  dell'art. 1, primo comma,
lettera  b),  e secondo comma, della legge 10 dicembre 1954, n. 1150,
e' ridotta a duemila lire per anno solare".
  Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 5) che la modifica
ha effetto dal 1 gennaio 1957.