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LEGGE 8 aprile 1954, n. 105

Cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni.

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Testo in vigore dal:  1-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito in lire 240.000 annue l'ammontare delle pensioni straordinarie concesse con i seguenti provvedimenti:
decreto legislativo 1 febbraio 1948, n. 68, a favore della vedova dell'onorevole Bruno Buozzi, signora Caterna Caggianesi ed a favore della vedova del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, signora Amalia Dematteis;
decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 680, a favore della vedova del generale Simone Simoni, signora Mercedes Biscossi;
legge 17 gennaio 1949, n. 17, a favore della vedova dell'onorevole Achille Grandi, signora Maria Crovatto;
legge 1 dicembre 1949, n. 897, a favore della vedova del tenente colonnello Giovanni Frignani, signora Castellina Castellani.
Le pensioni di cui al precedente comma sono cumulabili con tutti gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.