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DECRETO LEGISLATIVO 1 febbraio 1948, n. 68

Concessione di una pensione straordinaria alle vedove dell'on. Bruno Buozzi e dei colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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Testo in vigore dal:  12-3-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948:

Art. 1

Articolo unico.

Alla vedova dell'on. Bruno Buozzi, signora Caterina Caggianesi, e alla vedova del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, signora Amalia Dematteis, è concessa, a partire dal 1 giugno 1947 e per tutto lo stato di vedovanza, una pensione straordinaria annua pari alla differenza tra lire 240.000 e gli assegni ad esse spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1948

DENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.

151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,

del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948: Articolo unico.

Alla vedova dell'on. Bruno Buozzi, signora Caterina Caggianesi, e

alla vedova del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo,

signora Amalia Dematteis, è concessa, a partire dal 1 giugno 1947 e

per tutto lo stato di vedovanza, una pensione straordinaria annua pari alla differenza tra lire 240.000 e gli assegni ad esse spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 53 febbraio 1948

Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 151 - FRASCA