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LEGGE 8 aprile 1954, n. 105

Cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni.

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Testo in vigore dal: 1-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e'  stabilito  in  lire  240.000  annue  l'ammontare  delle  pensioni
straordinarie concesse con i seguenti provvedimenti:
    decreto legislativo 1 febbraio 1948, n. 68, a favore della vedova
dell'onorevole  Bruno  Buozzi, signora Caterna Caggianesi ed a favore
della  vedova  del  colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo,
signora Amalia Dematteis;
    decreto  legislativo 3 maggio 1948, n. 680, a favore della vedova
del generale Simone Simoni, signora Mercedes Biscossi;
    legge   17   gennaio   1949,   n.   17,  a  favore  della  vedova
dell'onorevole Achille Grandi, signora Maria Crovatto;
    legge  1 dicembre 1949, n. 897, a favore della vedova del tenente
colonnello Giovanni Frignani, signora Castellina Castellani.
  Le  pensioni  di  cui al precedente comma sono cumulabili con tutti
gli  altri assegni eventualmente spettanti a norma delle disposizioni
vigenti sulle pensioni.