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LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1272

Modificazione all'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, concernente sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10° delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici.

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Testo in vigore dal:  9-2-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, è aggiunto il seguente comma:
"Ai soli effetti giuridici la promozione di tutti i concorrenti di cui sia accertata la idoneità, e che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo precedente, avrà la decorrenza 1 gennaio 1951".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1954

EINAUDI SCELBA - MATTARELLA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO