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LEGGE 15 dicembre 1949, n. 966

Sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10° delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici.

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Testo in vigore dal:  5-1-1950

Art. 2


L'accertamento dell'idoneità professionale dei concorrenti di cui all'art. 1 verrà fatto attraverso una prova pratica da parte di una Commissione nominata con decreto del Ministro per i trasporti, composta di sette membri, dei quali quattro in rappresentanza della Amministrazione e tre in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali).
Gli idonei del concorso di cui all'art. 1 saranno sistemati in ordine di graduatoria in una delle qualifiche del grado 10° degli uffici dalla data di approvazione della graduatoria medesima nei limiti della metà dei posti disponibili, dopo detratti i posti riservati per lo sviluppo normale di carriera del personale dei gradi inferiori nonché quelli riservati alla sistemazione dei contrattisti.
I rimanenti agenti idonei iscritti nella graduatoria conseguiranno la promozione al 1 gennaio di ciascuno dei due anni successivi sempre nei limiti della metà dei posti disponibili in ciascun anno dopo le detrazioni di cui innanzi.
Qualora entro il 31 dicembre 1952 l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra indicato, non risulti sufficiente ad assorbire nelle piante organiche tutti gli agenti dichiarati idonei nel concorso, di cui all'art. 1, la promozione avrà luogo anche in eccedenza alla metà dei posti disponibili fino ad esaurimento della graduatoria ai termini del secondo comma del presente articolo con decorrenza 1 gennaio 1953.