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LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1272

Modificazione all'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, concernente sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10° delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici.

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Testo in vigore dal: 9-2-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'art.  2  della  legge  15 dicembre 1949, n. 966, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Ai  soli effetti giuridici la promozione di tutti i concorrenti di
cui  sia accertata la idoneita', e che abbiano i requisiti prescritti
dall'articolo precedente, avra' la decorrenza 1 gennaio 1951".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 dicembre 1954

                               EINAUDI

                                                SCELBA - MATTARELLA -
                                                                 GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO