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LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1221

Proroga del termine previsto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione dell'istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

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Testo in vigore dal:  10-1-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di cinque anni, previsto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B), è prorogato di altri cinque anni.