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LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1221

Proroga del termine previsto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione dell'istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

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Testo in vigore dal: 10-1-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  cinque  anni,  previsto dall'art. 6 della legge 24
dicembre  1949,  n.  983, per la presentazione della istanza da parte
degli   aiutanti  delle  cancellerie  e  segreterie  giudiziarie  per
ottenere  l'assunzione  nel  ruolo dei funzionari delle cancellerie e
segreterie giudiziarie (gruppo B), e' prorogato di altri cinque anni.