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LEGGE 4 dicembre 1954, n. 1222

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima.

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Testo in vigore dal:  26-1-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le retribuzioni massime annue previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, sono elevate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33, a lire 475.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, a lire 400.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e a lire 350.000 per gli altri ufficiali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI SCELBA - VIGORELLI - DE PIETRO - GAVA - MATTARELLA - CASSIANI - VILLABRUNA - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO