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LEGGE 3 marzo 1949, n. 52

Provvedimenti circa la misura delle indennità nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1958)
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Testo in vigore dal:  26-1-1955
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Art. 3


Il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, è sostituito dal seguente:
"In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centoventimila fino ad un massimo di lire duecentosettantamila, e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima fino ad un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali".(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 2) che "La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima, di lire 270.000 previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 4 dicembre 1954, n. 1222 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Le retribuzioni massime annue previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, sono elevate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33, a lire 475.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, a lire 400.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e a lire 350.000 per gli altri ufficiali."