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LEGGE 4 dicembre 1954, n. 1222

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima.

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Testo in vigore dal: 26-1-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  retribuzioni  massime  annue previste dall'art. 3 della legge 3
marzo  1949,  n.  52,  per  i  componenti  lo  stato  maggiore  della
navigazione  marittima  e  della  pesca  marittima, sono elevate, con
decorrenza  dalla  data  di  entrata in vigore della legge 11 gennaio
1952,  n.  33,  a  lire  475.000  per  i  comandanti  e  per  i  capi
macchinisti,  a  lire  400.000  per i primi ufficiali di coperta e di
macchina e a lire 350.000 per gli altri ufficiali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 dicembre 1954

                               EINAUDI

                                     SCELBA - VIGORELLI - DE PIETRO -
                                       GAVA - MATTARELLA - CASSIANI -
                                                VILLABRUNA - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO