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LEGGE 10 novembre 1954, n. 1079

Modifica alle tasse sui contratti di Borsa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1997)
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Testo in vigore dal:  6-6-1956
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Art. 5


Il Governo è delegato ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni complementari ed integrative per rendere la riscossione del tributo più semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributario vigenti in materia le modifiche ed aggiunte necessarie per coordinarle con la presente legge e con le emanande suddette disposizioni.
((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 10 novembre 1954

EINAUDI SCELBA - TREMELLONI GAVA VILLABRUNA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 maggio 1956, n. 425 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per l'emanazione da parte del Governo di nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di Borsa, è fissato al 30 giugno 1956."