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LEGGE 5 maggio 1956, n. 425

Proroga del termine stabilito dall'art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per la emanazione da parte del Governo di nuove norme in materia di tasse sui contratti di Borsa.

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Testo in vigore dal:  6-6-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per l'emanazione da parte del Governo di nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di Borsa, è fissato al 30 giugno 1956.
Restano ferme la composizione e le attribuzioni della Commissione parlamentare di cui allo stesso art. 5 della legge predetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1956

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO