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LEGGE 31 luglio 1954, n. 607

Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazioni danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1966)
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Testo in vigore dal:  13-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alla concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti nel territorio nazionale in dipendenza di eventi bellici definiti dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, di proprietà di cittadini italiani o di enti o società di nazionalità italiana, o loro aventi causa, secondo la base di commisurazione, nelle misure e con i limiti previsti dalla legge stessa, provvede il Ministero dei lavori pubblici.