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LEGGE 31 luglio 1954, n. 607

Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazioni danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1966)
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Testo in vigore dal: 13-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla   concessione   dei   contributi   per  la  riparazione  o  la
ricostruzione  di  fabbricati  danneggiati o distrutti nel territorio
nazionale  in dipendenza di eventi bellici definiti dall'art. 3 della
legge 27 dicembre 1953, n. 968, di proprieta' di cittadini italiani o
di  enti  o  societa'  di nazionalita' italiana, o loro aventi causa,
secondo  la  base  di  commisurazione,  nelle  misure  e con i limiti
previsti  dalla  legge  stessa,  provvede  il  Ministero  dei  lavori
pubblici.