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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 968

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1981)
Testo in vigore dal:  15-1-1954

Art. 3

Fatto di guerra


È considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche.
Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati.
Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici residuati di guerra, nonché la esplosione di mine provacata da urto con navi o galleggianti.
Sono altresì considerati fatti di guerra, l'abbandono dei beni, nonché le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti, da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purché costrettovi da eventi bellici o da disposizioni delle autorità civili o militari, o in conseguenza di prigionia, internamento ed evacuazione.
Sono equiparate alle forze armate le formazioni volontarie regolari o irregolari, nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche e, per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, le bande armate irregolari, previste dall'art. 1 del regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.
Per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, si considerano fatti di guerra anche quelli prodotti da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna previsti dall'art. 2 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 964, modificato dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.