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LEGGE 15 maggio 1954, n. 313

Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza.

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Testo in vigore dal:  9-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, cui fu conferita personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi dell'Ente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - VANONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO