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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. 1530

Conferimento della personalità giuridica ed erezione in ente morale dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza.

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Testo in vigore dal:  23-1-1952

Art. 1

N.
1530. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, viene conferita la personalità giuridica all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, e viene eretto in ente morale con sede in Roma presso il Comando generarle della Guardia di finanza, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Atti dei Governo, registro n. 47, foglio n. 128. - FRASCA